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Un secondo protocollo aggiorna gli accordi del 14 marzo e del 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, recepiti con DPCM. Nel documento sono state inserite alcune novità pur mantenendo inalterato l’impianto dei precedenti protocolli. In particolare si evidenzia la modifica alla precedente formulazione in merito alle trasferte, eliminando ogni riferimento al divieto di effettuarne in Italia e all’estero e si è confermata la necessità di negativizzare il tampone per poter fare rientro in azienda, anche per le ipotesi di positività oltre il 21° giorno.

Ha trovato poi conferma e condivisione il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico. Pertanto, è definitivamente esclusa la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento (DVR). Infine, nella logica della precauzione, l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica o dei dispositivi di protezione di livello superiore è stato esteso a tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso e all’aperto.

Le modifiche principali sono:

  • riammissione al lavoro dopo il Covid: se ricovero allora visita medica;
  • menzione dei protocolli di settore;
  • rivisitato tutto il capitolo dei DPI: obbligo di mascherina chirurgica o superiori (FFP2 o FFP3). Divieto uso mascherine di comunità (stoffa/lavabili.
  • preferire lo smart working;
  • trasferte nazionali e internazionali consentite;
  • aggiornata la parte della formazione. Sono cambiate anche le faq al Mise e non c’è più la “sospensione” della formazione sulla sicurezza.
  • modifica del capitolo della sorveglianza sanitaria.

A proposito dei vaccini quanto è stato previsto in 15 punti:

  1. Vaccinazione solo per i lavoratori dell’azienda + datore di lavoro e soci;
  2. Base volontaria sia per i lavoratori che per il datore di lavoro. Il datore di lavoro, su base volontaria, indipendentemente dal numero dei lavoratori, o solo o con le associazioni di categoria, manifesta la volontà di attuare un piano vaccinale aziendale: il lavoratore sceglie liberamente e senza pregiudizio alcuno se vuole essere vaccinato.
  3. Il datore di lavoro si coordina con il Comitato del Protocollo;
  4. Il datore di lavoro propone il suo piano vaccinale ad ATS (nel rispetto delle indicazioni ad interim pubblicato da Istituto Superiore di Sanità e Conferenza delle Regioni) e indica il numero di vaccini sulla base delle adesioni
  5. Costi: a) il datore di lavoro sostiene i costi per la realizzazione e gestione del proprio piano vaccinale; b) ATS (fornitura vaccini e dispositivi per la somministrazione come aghi, siringhe, disinfettante, ecc.)
  6. Obbligo di informazione ai lavoratori;
  7. Raccolta delle adesioni libera, volontaria, senza discriminazioni, nel rispetto della privacy;
  8. Medico competente informa e acquisisce il consenso informato firmato;
  9. Somministrazione in locali idonei se in azienda, da operatori formati;
  10. Medico competente registra le vaccinazioni nel Sistema Sanitario Regionale;
  11. Convenzione con strutture accreditate Sistema Sanitario Regionale per vaccinazione fuori;
  12. Se in azienda non c’è Medico competente, i datore di lavoro si possono rivolgere alle strutture sanitarie dell’Inail;
  13. Se vaccini esterni, il datore di lavoro comunica il numeri vaccini. E’ la stessa struttura che si occupa di tutto;
  14. Eseguita in orario di lavoro, senza recupero del tempo;
  15. Medico competente e operatori sanitari impegnati nei vaccini devono frequentare un corso di formazione Sistema Sanitario Regionale e INAIL.

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